Normativa di riferimento: D.Lgs. 101/2020 (Titolo IV, Capo I, Sezione III; artt. 12 e 19); D.Lgs. 203/2022, correttivo del D.Lgs. 101/2020; DPCM 11 gennaio 2024, Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032; eventuali disposizioni regionali e comunali.
Il radon è un gas radioattivo naturale, invisibile e inodore, generato dal decadimento di elementi presenti nel suolo e nelle rocce. Entra negli edifici attraverso fessure, giunti, passaggi degli impianti e discontinuità delle strutture a contatto con il terreno, e si accumula negli ambienti chiusi. L’esposizione prolungata a concentrazioni elevate aumenta il rischio di tumore polmonare, in funzione della concentrazione, della durata dell’esposizione e di altri fattori come il fumo.
Il tema non riguarda solo i luoghi di lavoro ma anche le case, dove si trascorre gran parte della vita. Per questo la normativa ha fissato livelli di riferimento e misure di prevenzione anche per gli edifici residenziali.
C’è l’obbligo di misurare il radon in casa?
In linea generale no. Per le normali abitazioni private esistenti non è previsto un obbligo nazionale di misurazione periodica, come avviene invece per determinate categorie di luoghi di lavoro. Questo però non significa che il rischio possa essere ignorato. È opportuno verificare:
- se l’immobile si trova in un’area prioritaria radon individuata dalla Regione;
- se esistono disposizioni regionali o comunali specifiche;
- se l’edificio è di nuova costruzione o interessato da interventi edilizi rilevanti;
- se sono disponibili misurazioni precedenti;
- se ci sono locali interrati, seminterrati o al piano terra utilizzati di frequente.
La collocazione in un’area prioritaria, da sola, non comporta automaticamente un obbligo per il singolo proprietario: va verificata la normativa applicabile al territorio.
I livelli di riferimento
L’art. 12 del D.Lgs. 101/2020 fissa questi valori di concentrazione media annua di radon in aria:
- abitazioni esistenti: 300 Bq/m³;
- abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024: 200 Bq/m³;
- luoghi di lavoro: 300 Bq/m³.
Sono livelli di riferimento per la protezione sanitaria, non soglie di sicurezza: anche al di sotto il rischio non è nullo, e l’obiettivo resta ridurre l’esposizione quanto più ragionevolmente possibile.
Come interpretare il risultato
Per le abitazioni esistenti è utile leggere il dato per fasce:
- fino a 200 Bq/m³: valore entro il riferimento previsto anche per le nuove abitazioni;
- tra 200 e 300 Bq/m³: è superato il riferimento per le nuove costruzioni; l’art. 19 promuove il risanamento delle abitazioni esistenti già oltre questa soglia, ed è opportuno valutare misure di riduzione;
- oltre 300 Bq/m³: è superato anche il riferimento generale per le abitazioni esistenti; è fortemente consigliato intervenire.
Le fasce hanno valore esplicativo e non corrispondono a regimi di obblighi automatici per il proprietario. In una casa privata il superamento non comporta gli stessi obblighi, scadenze e sanzioni previsti per i luoghi di lavoro, ma il risultato non va trascurato.
Come si misura
La concentrazione non si può stimare dalla sola posizione geografica, dall’età dell’edificio o dalla presenza di un seminterrato: anche abitazioni vicine possono dare valori molto diversi. La misura affidabile è quella della concentrazione media annua. Si ottiene con dosimetri passivi lasciati in posa abbastanza a lungo da tener conto delle variazioni stagionali, scegliendo i locali in base all’uso e ai tempi di permanenza. È consigliabile rivolgersi a un servizio di dosimetria accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
La relazione tecnica dovrebbe riportare i dati dell’immobile, i locali esaminati e il piano, la metodologia, il periodo di esposizione, i risultati con le incertezze di misura, il confronto con il livello di riferimento e le eventuali indicazioni di prevenzione o risanamento.
Se i valori sono bassi
Conviene conservare la relazione, mantenere una buona ventilazione, prestare attenzione ai locali a contatto con il terreno e ripetere la misura se cambiano le condizioni dell’edificio. Questo vale in particolare dopo lavori che possono modificare l’ingresso o l’accumulo del gas. Non si applica in automatico la periodicità prevista per i luoghi di lavoro.
Se i valori sono elevati
È consigliabile un percorso tecnico in cinque passaggi:
- Verificare la misurazione: metodo, periodo di esposizione, locali controllati, rappresentatività.
- Analizzare l’edificio: fondazioni, pavimenti, fessure, passaggi impiantistici, vespai, ventilazione.
- Individuare le misure correttive con un tecnico competente, evitando interventi generici e inefficaci.
- Realizzare gli interventi: miglioramento della ventilazione, sigillatura di fessure e passaggi, ventilazione del vespaio, depressurizzazione del suolo. Vanno scelti in base alla struttura e non al solo valore numerico.
- Verificare l’efficacia con una nuova misurazione rappresentativa.
Nuove costruzioni e ristrutturazioni
Per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 il riferimento scende a 200 Bq/m³. Il Piano Nazionale d’Azione per il Radon dà particolare peso alla prevenzione già in fase di progetto, sia nei nuovi edifici sia nelle ristrutturazioni che interessano le strutture a contatto con il terreno. Servono soluzioni costruttive e impiantistiche che limitino l’ingresso del gas, tenendo conto della geologia del sito. Anche in questo caso, il livello di riferimento non equivale a un obbligo generalizzato di misurazione periodica per ogni proprietario.
Documentazione e responsabilità del proprietario
Per una casa privata non esiste un documento analogo al DVR aziendale, né un obbligo nazionale di predisporre una relazione radon. Conservare le misurazioni è però utile per conoscere lo stato dell’abitazione, programmare interventi e fornire informazioni tecniche in caso di lavori o compravendita. Il proprietario dovrebbe considerare il radon nella gestione consapevole dell’immobile, consultando anche le mappe e i dati territoriali pubblicati dagli enti competenti. Avere locali a contatto con il terreno non significa automaticamente avere radon elevato, così come abitare ai piani alti non ne garantisce l’assenza: solo la misurazione dice come stanno davvero le cose.
In sintesi
Nei luoghi di lavoro il D.Lgs. 101/2020 prevede obblighi specifici di misurazione e gestione del rischio. Nelle abitazioni private esistenti non c’è un obbligo nazionale generalizzato, ma la norma promuove prevenzione e risanamento. La scelta più prudente è non aspettare che emerga un problema: una misurazione eseguita correttamente permette di conoscere la concentrazione reale e, se necessario, di individuare gli interventi più adatti a tutelare la salute di chi vive in casa.
Per valutare l’opportunità di una misurazione, analizzarne i risultati o progettare interventi di prevenzione e risanamento, è possibile rivolgersi a Pugliese Ingegneria.

